Art. 32 · Approvazione degli imballaggi dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi
Capo V

Art. 32

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Approvazione degli imballaggi dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi

In vigore dal 30 lug 2005
Approvazione degli imballaggi dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi 1. Ai fini dell'approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi, il richiedente deve presentare apposita istanza all'organismo autorizzato presso il quale intende effettuare le prove, mettendo a disposizione dello stesso la documentazione tecnica ed i campioni. 2. L'organismo autorizzato procede, a richiesta dell'interessato, a sottoporre il prototipo alle prove prescritte dal codice IMDG e, sotto la responsabilità dello stesso, dagli altri regolamenti di trasporto. 3. L'organismo autorizzato è tenuto, entro trenta giorni dalla data di effettuazione delle prove, a compilare il rapporto di prova, contenente le modalità ed i risultati delle prove effettuate, ed il relativo certificato di approvazione da trasmettere all'Amministrazione ed all'interessato. 4. L'approvazione viene rilasciata a condizione che: a) il prototipo superi con esito positivo le prove previste; b) il richiedente abbia dimostrato di avere le necessarie capacità tecniche ed organizzative, mediante la presentazione di apposita autocertificazione, corredata dalla necessaria documentazione, al fine di garantire che la produzione mantenga gli stessi standard qualitativi del prototipo approvato. 5. Il rapporto di prova, secondo un modello approvato dall'Amministrazione, deve contenere le seguenti indicazioni: a) organismo che ha effettuato le prove; b) richiedente le prove; c) fabbricante; d) descrizione dell'imballaggio o del grande imballaggio o del contenitore intermedio; e) disegno costruttivo; f) caratteristiche dei materiali, modalità costruttive e tipo di costruzione; g) prove effettuate e loro risultati; h) marcature da apporre. 6. Il certificato di approvazione, rilasciato dall'organismo autorizzato, deve contenere l'indicazione del richiedente, la marcatura da apporre sugli imballaggi, sui grandi imballaggi e sui contenitori intermedi e le caratteristiche principali del prototipo approvato, secondo un modello definito dall'Amministrazione. 7. Il richiedente, con l'apposizione della marcatura, assume la responsabilità che gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi sono conformi al prototipo approvato.
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