Art. 26 · Misure di sicurezza per i perossidi organici (classe 5.2)
Capo IV

Art. 26

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Misure di sicurezza per i perossidi organici (classe 5.2)

In vigore dal 30 lug 2005
Misure di sicurezza per i perossidi organici (classe 5.2) 1. Qualora in un incendio siano coinvolti colli contenenti perossidi organici è necessario usare acqua in grande quantità tenendosi quanto più lontano è possibile. Anche i recipienti che si trovano in prossimità dell'incendio debbono essere bagnati abbondantemente. Dopo l'estinzione dell'incendio occorre tenere l'equipaggio quanto più lontano possibile dai colli contenenti perossidi organici fino a quando siano completamente raffreddati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-26