Art. 25 · Operazioni di imbarco e sbarco di materie comburenti (classe 5.1)
Capo IV

Art. 25

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Operazioni di imbarco e sbarco di materie comburenti (classe 5.1)

In vigore dal 30 lug 2005
Operazioni di imbarco e sbarco di materie comburenti (classe 5.1) 1. Durante le operazioni di imbarco e sbarco devono essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni: a) devono essere prese precauzioni allo scopo di evitare la penetrazione delle materie comburenti nelle sentine ed in altri locali in cui possono essere contenute materie combustibili, facilmente ossidabili; b) prima di imbarcare i colli contenenti materie comburenti, deve essere accertato che nei locali non siano presenti materiali combustibili facilmente ossidabili, esclusi quelli eventualmente necessari per lo stivaggio dei colli; c) per il rizzaggio e la protezione dei colli devono essere impiegati, per quanto possibile, materiali non combustibili. Il fardaggio con legno deve essere, per quanto possibile, evitato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-25