Capo IV
Art. 22
22 / 38Ammissibilità all'imbarco di recipienti e cisterne contenenti gas (classe 2)
In vigore dal 30 lug 2005
Ammissibilità all'imbarco di recipienti
e cisterne contenenti gas (classe 2)
l. Sono ammessi all'imbarco soltanto gas della presente classe contenuti in recipienti o cisterne e relativi accessori le cui caratteristiche di costruzione, collaudo e revisione devono essere conformi ai requisiti prescritti dal codice IMDG e:
a) dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di attuazione delle direttive del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente al trasporto di merci pericolose su strada, o in alternativa;
b) dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e della direttiva n. 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 96/49/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni.
2. I recipienti e cisterne costruiti prima del 1° gennaio 2003, non conformi alla normativa sopraccitata possono essere utilizzati, a bordo delle navi in navigazione nazionale, fino a quando mantengano i requisiti di sicurezza prescritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-22