Art. 2 · Definizioni
Capo I

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 30 lug 2005
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive modificazioni; b) MARPOL: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), e successive modificazioni; c) regolamento di sicurezza: il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; d) IMO: International Maritime Organization (Organizzazione internazionale marittima); e) Codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni; f) MFAG: guida medica per il pronto soccorso in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose; g) EmS: procedure d'emergenza per le navi trasportanti merci pericolose, il cui numero di identificazione è indicato, per ciascuna merce pericolosa, nell'indice generale del codice IMDG; h) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modificazioni, così come ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839; i) RID: il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovie, di cui all'annesso I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modificazioni, così come recepito dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, e 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; l) CSC: la convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972 e ratificata con legge 3 febbraio 1979, n. 67, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448; m) autoveicolo: veicolo stradale autopropulso contenente nel suo serbatoio il combustibile necessario alla sua propulsione; n) caricatore o proprietario: soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene stipulato il contratto; o) detentore: colui che ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di colli e/o unità di trasporto del carico; p) collo: imballaggio, contenitore intermedio o grande imballaggio, contenente merce pericolosa e pronto per la spedizione, nei limiti di capacità e peso previsti dal codice IMDG: 1) imballaggio: recipiente unico oppure uno o più recipienti interni imballati, con o senza materiale di imbottitura, in un recipiente unico esterno; 2) contenitore intermedio: imballaggio mobile rigido, semirigido o flessibile per il trasporto alla rinfusa (IBC); 3) grande imballaggio: imballaggio contenente a sua volta imballaggi o articoli; q) unità di trasporto del carico: carro ferroviario, veicolo stradale autopropulso o rimorchiabile, contenitore ovvero cisterna, trasportati o non sui mezzi di cui sopra oppure su carrelli o chiatta, contenente merci pericolose non alla rinfusa, posta, a sua volta, su nave porta chiatte; r) cisterna; cisterna portatile (compreso il contenitore cisterna), veicolo cisterna stradale, carro cisterna ferroviario o recipiente di capacità non inferiore a 450 litri per contenere solidi, liquidi o gas liquefatti; s) merce pericolosa: le sostanze, i materiali e gli articoli trattati dal codice IMDG; t) trasbordo: operazione di trasferimento di merci tra nave e banchina e viceversa mediante mezzi nautici; u) transhipment: operazione di sbarco e di successivo reimbarco su altre navi nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto; v) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; z) autorità marittima: gli uffici locali di cui all' del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; aa) autorità portuale: gli enti di cui all' della legge 28 gennaio 1994, n. 84; bb) organismo tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni; cc) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all' della legge 4 aprile 1977, n. 135. 2. In tutti i casi in cui nel codice IMDG si fa riferimento all'autorità competente, per tale si deve intendere «l'Amministrazione» così come definita al comma 1, lettera v).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-2