Art. 18 · Ammissibilità all'imbarco e movimentazione di contenitori carichi di esplosivi (classe 1)
Capo IV

Art. 18

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Ammissibilità all'imbarco e movimentazione di contenitori carichi di esplosivi (classe 1)

In vigore dal 30 lug 2005
Ammissibilità all'imbarco e movimentazione di contenitori carichi di esplosivi (classe 1) 1. Sono ammessi all'imbarco i contenitori di tipo chiuso, che siano in possesso della sottoelencata documentazione: a) dichiarazione del caricatore attestante che: 1) sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in buone condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in conformità a quanto prescritto dal codice IMDG; 2) non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra loro; 3) i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità; 4) i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo da evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto; 5) i colli ed i contenitori sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati. 2. I contenitori devono inoltre essere muniti di una dichiarazione del vettore terrestre attestante che, durante il trasporto, non hanno subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrità strutturale o che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli. 3. Tranne i casi di emergenza, è vietata la movimentazione dei contenitori per tutto il tempo della loro permanenza a bordo, nonché collocarvi o rimuovere dagli stessi i colli contenenti esplosivi. 4. I contenitori non sistemati su rotabili ferroviari o su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili o su carrelli, possono essere caricati e scaricati mediante carrelli elevatori. 5. Durante la movimentazione dei contenitori è vietato effettuare, nelle immediate vicinanze, movimentazione di altri mezzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-18