Capo III
Art. 14
14 / 38Precauzioni da osservare durante il trasporto
In vigore dal 30 lug 2005
1. Qualora durante il trasporto si verifichino spandimenti, il comandante della nave provvede agli interventi di emergenza ed avverte le autorità del primo porto di approdo.
2. Durante il trasporto:
a) è vietato fumare, nonché usare fiamme libere o comunque fonti termiche nei locali e spazi di carico in cui sono stivate le merci pericolose;
b) è vietato l'accesso dei passeggeri nei locali e spazi di carico in cui sono stivate le merci pericolose. Qualora i viaggi siano di durata inferiore alle due ore e, per le particolarità costruttive della nave, non sia possibile applicare tale divieto, il comandante della nave dovrà disporre la sorveglianza dei locali e spazi di carico interessati.
3. Il comandante della nave dispone periodiche ispezioni delle zone dove sono sistemate le merci pericolose, al fine di rilevare e segnalare qualsiasi pericolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-14