Art. 11 · Caricazione, stivaggio e rizzaggio a bordo delle unità di trasporto del carico
Capo II

Art. 11

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Caricazione, stivaggio e rizzaggio a bordo delle unità di trasporto del carico

In vigore dal 30 lug 2005
Caricazione, stivaggio e rizzaggio a bordo delle unità di trasporto del carico 1. Le unità di trasporto del carico devono essere caricate, stivate e rizzate a bordo delle navi secondo le disposizioni di cui al manuale di stivaggio (Cargo Security Manual) previsto dalla regola 5 del cap. VII della SOLAS. 2. Le navi da carico abilitate alle navigazioni nazionali, con esclusione della navigazione nazionale locale, devono conformarsi alle disposizioni del manuale di stivaggio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Tutte le navi passeggeri devono essere in possesso del manuale di stivaggio del carico secondo quanto previsto all', comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. 4. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e per le navi abilitate alla navigazione nazionale locale, il rizzaggio a bordo delle unità di trasporto del carico è realizzato a regola d'arte sotto la responsabilità del comando di bordo.
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