Art. 111 · Categorie di opere generali e specializzate, strutture, impianti e opere speciali
Titolo V

Art. 111

Abrogato176 / 258

Categorie di opere generali e specializzate, strutture, impianti e opere speciali

In vigore dal 6 lug 2013
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170#art-111