Art. 2 · Ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche

Art. 2

2 / 3

Ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche

In vigore dal 8 giu 2005
Ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche 1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, anche al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle consistenze organiche di personale alle effettive necessità operative, si procede alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale di cui all' nelle strutture centrali e periferichenelle quali si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il decreto è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-03-21;85#art-2