Art. 8 · Criteri e modalità per la determinazione degli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
Sez. II

Art. 8

8 / 17

Criteri e modalità per la determinazione degli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge

In vigore dal 29 mar 2005
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge, la misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo destinate dall', comma 1. 2. La misura degli incentivi di cui al comma 1 non può essere superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni tra il trasporto di merci su strada ed il trasporto di merci su ferro ed è articolata in funzione dell'obiettivo di massimizzare l'effetto di incentivazione al riequilibrio modale prodotto dall'attribuzione dei fondi, con effettiva riduzione dei costi di accesso al trasporto ferroviario per gli utenti del trasporto. 3. La misura degli incentivi di cui al presente articolo è costituita da un incentivo base e da un incentivo premiante. L'incentivo base è articolato in funzione della tipologia di trasporto, della distanza tra origine e destinazione e del grado di bilanciamento del traffico. L'incentivo premiante consiste nell'assegnazione di una quota di fondi da corrispondere a ciascuna impresa a fronte dell'incremento, valutato annualmente, delle quantità annue di treni-chilometro prodotti dalla stessa, misurato attraverso il raffronto con valori omogenei relativi ad un periodo base. 4. La quota di risorse destinata agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge è attribuita in via prioritaria, e comunque in misura non inferiore all'ottantacinque per cento, all'attribuzione dell'incentivo base. 5. Accedono all'attribuzione dell'incentivo i treni-chilometro effettuati per ritorni o riposizionamento delle unità di trasporto intermodale, dei carri cisterna per il trasporto di merci pericolose, nonché di autocarri, rimorchi e semirimorchi con o senza veicolo trattore. 6. L'ammontare di risorse da destinare all'incentivo premiante è individuato annualmente, per gli anni 2005 e 2006, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con i limiti previsti dal comma 4. 7. Non è ammesso il cumulo, per il medesimo trasporto, degli incentivi concessi ai sensi del presente articolo con gli incentivi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale, nonché gli altri sistemi di incentivazione previsti dall'articolo 38 della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-8