Sez. I
Art. 6
6 / 17Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
In vigore dal 29 mar 2005
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad elaborare il Piano per l'istituzione di uno o più sistemi di incentivazione all'utilizzo del trasporto di merci per ferrovia, individuando le risorse necessarie in aggiunta a quelle rese disponibili dall'articolo 38 della legge.
2. I sistemi di incentivazione di cui al presente articolo rispondono a criteri di non discriminatorietà, equità, trasparenza.
La misura dell'incentivazione non può essere superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su strada e dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su ferro, ed entro questi limiti è articolata in modo da massimizzare l'efficacia del sistema di incentivazione che consiste nell'aumento ovvero nel contenimento della riduzione della quota di merci trasportate per ferrovia.
3. I sistemi di incentivazione di cui al comma 1 incidono su una o più delle seguenti variabili:
a) tariffe applicate all'utente del trasporto;
b) livello della qualità dei servizi offerti;
c) dotazione di beni durevoli utilizzati per la produzione di servizi di trasporto di merci per ferrovia.
4. Il Piano di cui al comma 1 è sottoposto alla valutazione della Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-6