Sez. IV
Art. 16
16 / 17Norme di prima attuazione
In vigore dal 29 mar 2005
1. Per le imprese che sottoscrivono l'atto d'obbligo di cui all', gli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge sono erogati, per i treni-chilometro effettuati dal 1° gennaio 2004 alla data della stipula dell'atto d'obbligo subordinatamente alla sussistenza di contratti con le imprese ferroviarie per il relativo servizio nel periodo di riferimento, nonché alla dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro effettivamente realizzati.
2. Per le imprese che non siano in grado di fornire la dimostrazione di cui al comma 1 relativa ai treni completi e treni-chilometro, per il periodo dal 1° gennaio 2004 alla data di stipulazione dell'atto d'obbligo, l'ammissione ai benefici è limitata al periodo di riferimento effettivamente considerato dall'atto d'obbligo sottoscritto.
3. Ai contributi di cui all' sono ammessi gli investimenti concernenti anche beni acquistati dal 1° gennaio 2004 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, semprechè risultino rispettate le condizioni e verificati i requisiti stabiliti nel medesimo .
4. Agli incentivi di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono ammessi anche i treni-chilometro relativi a progetti selezionati, ai sensi dell', comma 5, la cui esecuzione abbia già avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2004, semprechè risultino verificate le condizioni di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-16