Art. 12 · Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
Sez. II

Art. 12

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Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge

In vigore dal 29 mar 2005
1. Le misure unitarie dell'incentivo base e dell'incentivo premiante stabilite con il decreto di cui all', possono essere modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora subentrino variazioni degli elementi in base ai quali è determinata la misura degli incentivi stessi. Il medesimo decreto può definire altresì le condizioni e i limiti di riprogrammazione delle quantità di treni completi e di treni-chilometro per il trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa si impegna a realizzare per le annualità residue del contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-12