Sez. II
Art. 11
11 / 17Monitoraggio
In vigore dal 29 mar 2005
1. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, l'impresa che ha sottoscritto un atto d'obbligo ai sensi dell', trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una dichiarazione contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, le lettere di vettura comprovanti i treni effettuati, nonché l'eventuale documentazione ai sensi dell', comma 4, con modalità che saranno definite nell'atto d'obbligo.
2. È esclusa l'erogazione di incentivazioni premianti laddove l'incremento delle quantità di trasporto merci sia solo figurativo, in quanto dipendente da operazioni societarie di fusioni o incorporazioni di aziende o rami di azienda. A tale fine le imprese dovranno dichiarare che non sono intervenute, nel periodo di riferimento, operazioni comportanti aumenti solo figurativi delle quantità di trasporto merci.
3. Le imprese e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di fornire tempestivamente i dati e le informazioni che saranno richiesti dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-11