Sez. II
Art. 10
10 / 17Criteri e modalità per la corresponsione dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge e decadenza dal diritto di percepire l'incentivo
In vigore dal 29 mar 2005
1. Se per ciascun anno l'impresa ha effettuato una quantità di treni completi e di treni-chilometro superiore a quella definita contrattualmente, l'erogazione dell'incentivo alla fine di ogni anno include anche l'incentivazione delle eccedenze, entro il limite di 1,3 volte rispetto alla quantità annua di treni-chilometro definita contrattualmente, nonché l'ulteriore contributo relativo al meccanismo premiante, ove spettante.
2. Qualora, a consuntivo di ciascun anno del triennio venga accertato che l'impegno contrattuale assunto dall'impresa non sia stato onorato per almeno il novanta per cento del quantitativo di treni completi e di treni-chilometro complessivi indicato, il diritto all'attribuzione definitiva del contributo decade automaticamente.
3. Ai soli fini della dimostrazione del raggiungimento della soglia del novanta per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, da parte dell'impresa, di idonea documentazione a supporto, si considerano come effettuati i treni completi e i relativi treni-chilometro non realizzati per cause di forza maggiore e per scioperi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-10