Art. 9 · Copertura finanziaria

Art. 9

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Copertura finanziaria

In vigore dal 5 gen 2005
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in Euro 153.140.000 per il 2004 ed in Euro 243.950.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall', comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.5.4. "Fondi da ripartire per oneri di personale", al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 novembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Martino, Ministro della difesa Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 16
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