Art. 7 · Compensi forfetari di guardia e di impiego

Art. 7

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Compensi forfetari di guardia e di impiego

In vigore dal 5 gen 2005
1. Le risorse di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate per l'anno 2004 di Euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di Euro 20.095.000. 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 4. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure del compenso forfetario di guardia di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono così rideterminate: prima fascia: Euro 36,00; seconda fascia: Euro 39,00; terza fascia: Euro 42,00; quarta fascia: Euro 47,00.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-11-05;302#art-7