Art. 5
5 / 9Indennità operative ed altre indennità
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennità di impiego operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata, rispettivamente, in Euro 160,00 mensili lordi, in Euro 180,76 mensili lordi e in Euro 237,57 mensili lordi.
2. In attesa della revisione dell'istituto di cui all'articolo 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le relative finalità è autorizzata la maggiore spesa di Euro 945.000 annui, ferme restando le modalità di attribuzione previste nel medesimo articolo 16.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Società per azioni Ferrovie dello Stato o di altre società ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attività ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette società.
4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell', comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attività di cui al comma 3.
5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'esercizio finanziario successivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-11-05;302#art-5