Art. 13 · Indennità di presenza festiva
Titolo II

Art. 13

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Indennità di presenza festiva

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: [...] b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-11-05;301#art-13