Titolo II
Art. 13
13 / 16Indennità di presenza festiva
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: [...] b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-11-05;301#art-13