Art. 4
4 / 47Rilascio dei visti d'ingresso
In vigore dal 25 feb 2005
1. All' del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.».
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.»;
c) al comma 6, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
«c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all', comma 3, del testo unico;
c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all', comma 3-bis;»;
d) il comma 7 è soppresso;
e) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.»;
f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all' del testo unico, nonché l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-4