Art. 28
28 / 47Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
In vigore dal 25 feb 2005
1. All' del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all', comma 5, del testo unico.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-28