Art. 21
21 / 47Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
In vigore dal 25 feb 2005
Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale 1. Dopo il comma 3 dell' del d.P.R. n. 394 del 1999 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all', comma 5, del testo unico, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all', comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all' del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed è rilasciato con modalità che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-21