Art. 9
9 / 19Valutazione dei titoli e redazione graduatorie finali
In vigore dal 16 dic 2004
1. I titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella «D» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.
2. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della Banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo relativo alle prove d'esame ed ai titoli conseguiti, l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza.
3. In caso di parità di punteggio riportato dai candidati già in servizio nella Guardia di finanza, è data preferenza al candidato più elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano.
4. In caso di parità di punteggio complessivo, tra candidati non appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-9