Art. 3
3 / 19Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad esecutore ed archivista
In vigore dal 13 gen 2016
1. Ai concorsi per la nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare:
a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza, di età non superiore a 45 anni, che:
1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;
2) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento;
3) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
4) non siano già stati rinviati, d'autorità, da corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani che:
1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;
2) abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attività di servizio;
3) siano riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo;
4) godano dei diritti politici;
5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
6) non siano già stati rinviati, d'autorità, da corsi di formazione della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;
8) non siano imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, nè siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
9) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207.
2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, è richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina ad:
a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
b) archivista, il compimento inferiore di composizione conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.
3. I candidati già in servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneità attitudinale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-3