Art. 2 · Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore

Art. 2

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Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore

In vigore dal 13 gen 2016
1. Ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e vice direttore possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; b) avere un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di età; c) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente; d) essere in possesso dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza; g) non essere imputati, condannati, ovvero aver richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, nè essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207. 2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina a: a) maestro direttore, il possesso del diploma in composizione e strumentazione per Banda conseguiti in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 3. I candidati già in servizio nella Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-2