Art. 17
17 / 19Decorrenza
In vigore dal 16 dic 2004
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 11 del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dalla data di indizione del primo concorso, per il reclutamento del personale della Banda musicale, successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per i concorsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-17