Art. 3 · Accesso ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 3

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Accesso ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 6 nov 2004
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all', fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Alto Commissario accede: a) ai documenti delle pubbliche amministrazioni, con il limite per il materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato; b) alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-06;258#art-3