Art. 2 · Funzioni

Art. 2

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Funzioni

In vigore dal 6 nov 2004
1. L'Alto Commissario esercita le sue funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione. Le modalità per l'attuazione del presente regolamento nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali sono definite previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'Alto Commissario può disporre: a) indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione; b) elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruità del quadro normativo, nonché delle eventuali misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l'evolversi dei fenomeni oggetto di esame; c) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale. 3. Nell'espletamento delle funzioni l'Alto Commissario, oltre ad avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, può effettuare accertamenti diretti, anche mediante audizioni, redigendone apposito verbale debitamente sottoscritto, di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame; può altresì delegare specifici accertamenti a singoli funzionari delle pubbliche amministrazioni interessate. 4. Qualora sia individuato un responsabile dell'attività oggetto di accertamento, l'Alto Commissario comunica all'interessato l'avvio del procedimento. L'interessato può chiedere di essere ascoltato dall'Alto Commissario o da un dirigente o da un funzionario da lui delegato; in tale caso dell'audizione è redatto apposito verbale debitamente sottoscritto. 5. L'Alto Commissario comunica all'amministrazione interessata le proprie valutazioni circa l'attività esaminata, mettendo a disposizione gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria. 6. Per le attività di cui al comma 2, lettera c), e comma 4, le amministrazioni riferiscono all'Alto Commissario in merito al seguito dato alle segnalazioni. 7. La mancata risposta da parte delle amministrazioni alle richieste dell'Alto Commissario è da quest'ultimo segnalata al Procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative di competenza.
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