Art. 22 · Prima applicazione
Capo IV

Art. 22

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Prima applicazione

In vigore dal 28 nov 2004
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del trenta per cento di cui agli vanno riferite alle disponibilità dei posti in organico di ciascuna amministrazione dei dirigenti di seconda fascia. 2. Nel primo concorso pubblico per esami, bandito dalle amministrazioni ai sensi dell' del presente regolamento, il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva nell'amministrazione che indice il concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-09-24;272#art-22