Art. 3 · Clausola di cedevolezza

Art. 3

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Clausola di cedevolezza

In vigore dal 21 set 2004
1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali relative alle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, che provvedano a disciplinare, in modo conforme al diritto comunitario, la materia oggetto del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attività produttive Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 110
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-08-02;230#art-3