Art. 1 · Modalità di impiego di sostanze alimentari

Art. 1

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Modalità di impiego di sostanze alimentari

In vigore dal 21 set 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 11 della legge 3 febbraio 2003, n. 14; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, ed in particolare l'articolo 15; Ritenuta la necessità di aggiornare l'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, allo scopo di eliminare gli ostacoli alla produzione e alla commercializzazione di bibite analcoliche; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con il Ministro della salute; Emana il seguente regolamento: . Modalità di impiego di sostanze alimentari 1. L'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, è sostituito dal seguente: «Nella preparazione delle bevande analcoliche è consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all', primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle già autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneità deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneità delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresì, con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma può essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.».
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