Art. 6 · Trasmissione dei dati e dei documenti

Art. 6

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Trasmissione dei dati e dei documenti

In vigore dal 3 ott 2004
1. La trasmissione di dati e documenti, necessari all'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, avviene nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche di cui all'. 2. Le specifiche tecniche ed operative per lo scambio dei dati e documenti tra i sistemi informativi di cui all' sono definite convenzionalmente tra le amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Frattini, Ministro degli affari esteri Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 202
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