Art. 5
5 / 6Accesso alle informazioni
In vigore dal 3 ott 2004
1. Gli archivi informatizzati di cui all' sono accessibili in via telematica, secondo i principi stabiliti nelle regole tecniche di cui all'.
2. Le modalità tecniche applicative per la consultazione degli archivi informatizzati e per l'accesso ai sistemi informativi di ciascuna amministrazione statale, ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, sono definite con decreto dirigenziale, emanato dall'amministrazione competente, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed il Garante per la protezione dei dati personali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-27;242#art-5