Art. 2 · Sistemi informativi

Art. 2

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Sistemi informativi

In vigore dal 3 ott 2004
1. I sistemi informativi automatizzati già realizzati o in fase di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da utilizzare nelle attività previste dai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono: a) l'anagrafe annuale informatizzata per il lavoro subordinato, tenuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 21 del testo unico; b) i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla costruzione del Sistema informativo del lavoro e della borsa del lavoro, derivanti dall'accordo Stato- regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002, dall', comma 2, lettera b), n. 4), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; c) l'archivio informatizzato della rete mondiale visti, tenuto dal Ministero degli affari esteri; d) l'anagrafe tributaria, tenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali; e) l'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, tenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento; f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311, tenuti dal Ministero della giustizia; g) l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; h) l'archivio informatizzato per l'emersione-legalizzazione di lavoro irregolare, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell' del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222; i) il casellario nazionale d'identità, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; l) l'archivio informatizzato dei richiedenti asilo, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione; m) l'archivio informatizzato dei rifugiati, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione; n) il sistema anagrafico integrato Indice nazionale delle anagrafi (INA) - Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA) del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali. 2. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono istituiti e tenuti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi accedono le pubbliche amministrazioni interessate, individuate con decreto del Ministro dell'interno. 3. Gli archivi di cui al comma 2 sono interconnessi con i sistemi informativi di cui al comma 1 e con quelli delle regioni, delle province autonome e degli enti locali e possono essere aggiornati tramite le modalità tecniche ai sensi del presente regolamento. 4. Gli archivi indicati al comma 1, lettere g), h), l), m), e al comma 2 costituiscono il sistema informativo in materia di ingresso, soggiorno e uscita dal territorio nazionale, di immigrazione e di asilo, per l'attuazione unitaria dei procedimenti previsti dal testo unico e dal regolamento, anche a supporto degli adempimenti dello sportello unico di cui all'articolo 22 del testo unico. 5. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attività di acquisizione, certificazione e visura di dati e documenti memorizzati nel sistema informativo di cui al comma 4, ciascuna postazione avente accesso al sistema è soggetta a previa registrazione con annotazioni dei dati identificativi dell'utente. I dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e consultazione degli archivi sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto del principio dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Ai fini del testo unico e del regolamento, ciascuna amministrazione menzionata nei commi 1, 2 e 3 è responsabile, per i sistemi informativi e gli archivi di propria competenza, delle procedure e delle tecnologie informatiche utilizzate; dei dati e dei documenti raccolti, elaborati e gestiti nei propri archivi, diffusi o scambiati con i soggetti del testo unico e del regolamento; della sicurezza e dei servizi di accesso dei propri sistemi informatici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-27;242#art-2