Art. 1
1 / 1Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358
In vigore dal 8 set 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 1, n. 29);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, titolo III, capo III, sezione III, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Acquisito l'avviso del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 18 settembre 2003;
Acquisito l'avviso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, reso in data 20 ottobre 2003;
Acquisito il parere della IX Commissione della Camera dei deputati in data 10 dicembre 2003 e della 8ª Commissione del Senato della Repubblica in data 17 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
.
Modifica all' del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358
1. Il comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 è sostituito dai seguenti:
"1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.
1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 25
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-02;224#art-1