Art. 3 · Aree funzionali
Capo II

Art. 3

3 / 17

Aree funzionali

In vigore dal 24 feb 2008
1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione: a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di governo del territorio e politica urbana; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; profili comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del contenzioso del lavoro; gestione dei beni mobili ed immobili e della Cassa di previdenza assistenza; edilizia e impianti per gli immobili dell'Amministrazione decentrata; gestione dei sistemi informativi e statistici; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; attività per la salvaguardia di Venezia; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza; b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - vigilanza sui gestori delle reti di trasporto viario; rete nazionale stradale e autostradale; edilizia residenziale; edilizia demaniale; realizzazione delle opere corrispondenti alle reti e i nodi infrastrutturali viari di interesse nazionale e valutazione dei relativi interventi; attuazione delle politiche abitative e dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; regolazione dei lavori pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di appalti pubblici; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza; c) Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale; infrastrutture portuali; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza; d) Dipartimento per i trasporti terrestri - programmazione, indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre ed intermodale; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza; 2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
  • Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-02;184#art-3