Art. 10 · Competenze dei SIIT
Capo IV

Art. 10

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Competenze dei SIIT

In vigore dal 24 feb 2008
1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale e trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano, i SIIT assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. In particolare, i SIIT svolgono, anche su base convenzionale, le funzioni di carattere amministrativo, operativo, gestionale ed i connessi servizi sulle materie della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, repressione dell'abusivismo edilizio, vigilanza sugli enti gestori, demanio marittimo statale, navigazione, trasporto terrestre, sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, circolazione e sicurezza stradale, espletamento del servizio di polizia stradale nonché altre attività tecnico-amministrative su base convenzionale. 2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore infrastrutture svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività: a) opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti; b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate anche in parte dal Ministero; c) attività di supporto, su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi; d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; e) gestione e tutela del demanio marittimo statale; f) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio; g) supporto alla attività di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali; h) supporto alla attività di vigilanza sulle dighe ricadenti nel bacino territoriale; i) supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria; j) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare; k) rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e gli enti locali; l) supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza; m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore trasporti svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività: a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti; b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione; c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.; d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale; e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale; g) attività in materia di immatricolazioni veicoli; h) circolazione e sicurezza stradale; i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali; j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico; k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza; l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto; m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; o) attività in materia di autotrasporto; p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
  • Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-02;184#art-10