Art. 5 · Certificato di prevenzione incendi

Art. 5

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Certificato di prevenzione incendi

In vigore dal 22 ago 2004
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente: «Art. 17. Certificato di prevenzione incendi 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. 2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-10;200#art-5