Art. 3 · Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

Art. 3

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Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

In vigore dal 22 ago 2004
1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente la composizione del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è sostituito dal seguente: «1. È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'articolo 11 e così composto: a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede; b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente; c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico; f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione; g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco; h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; l) un rappresentante del Ministero delle attività produttive; m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche; t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali; u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA); bb) un esperto della "piccola industria"; cc) un esperto della "proprietà edilizia".».
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