Art. 7 · Interventi diretti sul ricettore

Art. 7

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Interventi diretti sul ricettore

In vigore dal 16 giu 2004
1. Per le infrastrutture di cui all', comma 3, gli interventi di cui all', comma 2, sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-30;142#art-7