Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 15 apr 2004
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «novantadue unita» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei unita»; b) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui non più di tredici aventi qualifica dirigenziale» sono soppresse; c) al comma 1, secondo periodo, prima delle parole: «con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa», è inserita la seguente: «anche»; d) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»; e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, è individuato presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»; f) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; g) al comma 4, secondo periodo, le parole: «per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;84#art-5