Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 apr 2004
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «un vice Capo di Gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero»; b) al comma 3, dopo le parole: «Il Capo di Gabinetto», le parole da: «collabora» fino a: «nonché di» sono sostituite dalle seguenti: «coordina l'intera attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione e svolge le funzioni di».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;84#art-3