Art. 8 · Proclamazione

Art. 8

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Proclamazione

In vigore dal 20 mag 2004
1. La Commissione elettorale centrale determina la cifra individuale nazionale ottenuta dai candidati, sommando i voti riportati da ciascuno di essi nei seggi elettorali, e forma l'elenco in ordine decrescente. 2. Il presidente della Commissione proclama eletto componente del Comitato dei garanti il candidato con la cifra individuale nazionale più alta; a parità di cifra, è proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale di prima fascia; a parità di anzianità, è proclamato eletto il candidato di maggiore età. 3. L'applicazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;114#art-8