Art. 2
2 / 2In vigore dal 22 apr 2004
1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, si procederà alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nelle allegate tabelle A e B, dei contingenti dei profili professionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 155
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-01;89#art-2