Capo IV
Art. 26
26 / 28Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 9 apr 2004
1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.
3. Ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell' della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché dell' della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
6. Per assicurare modalità organizzative coerenti con il programmato sviluppo sul territorio della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il reclutamento e l'iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari di cui all', nonché il conferimento della qualifica di capo reparto volontario di cui agli vengono sospesi per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. I funzionari tecnici antincendi volontari ed i capi reparto volontari in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento espletano, in via ordinaria, funzioni di carattere organizzativo all'interno del distaccamento volontario e dispongono, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, esclusivamente del personale volontario.
8. Ai sensi dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilità permanente ed assoluta, competono i benefici stabiliti in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-26