Art. 9 · (R) Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
Capo ISez. I

Art. 9

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(R) Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante

In vigore dal 1 mar 2004
. (R) Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante 1. Il Tesoro può ridenominare i prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle valute che aderiscono all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R). 2. I prestiti internazionali di cui al comma 1 sono ridenominati con le medesime regole indicate per i titoli in lire di cui all', sulla base del taglio minimo indicato nei rispettivi prospetti di emissione. (R).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-9