Capo III
Art. 71
65 / 83(L) Esecuzione sui titoli nominativi
In vigore dal 1 mar 2004
. (L)
Esecuzione sui titoli nominativi
1. La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. (L).
2. Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa. (L).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-71