Art. 71 · (L) Esecuzione sui titoli nominativi
Capo III

Art. 71

65 / 83

(L) Esecuzione sui titoli nominativi

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Esecuzione sui titoli nominativi 1. La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. (L). 2. Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa. (L).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-71