Capo III
Art. 57
51 / 83(L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
In vigore dal 1 gen 2013
. (L-R)
Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
1. Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale. (R).
2. Qualora i titoli siano intestati ad enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. (L).
3. Non occorre altresì nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volontà di rimborsare risulti espressa mediante:
a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
b) scrittura privata con firma autenticata da notaio;
c) dichiarazione resa presso la Direzione.... (L).
4. Il capitale dei titoli nominativi e di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), è rimborsato previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 e, in base all', su presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e vincolato di importo pari ai titoli esibiti. (R).
5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere chieste alla Direzione.... (L).
6. Il presente articolo si applica anche qualora sia previsto il pagamento di premi. (L).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-57