Art. 25 · (R) Soggetti ammessi ai sistemi
Sez. III

Art. 25

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(R) Soggetti ammessi ai sistemi

In vigore dal 1 mar 2004
. (R) Soggetti ammessi ai sistemi 1. Il Ministero è ammesso ai sistemi e può aprire, presso le società di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprietà. (R).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-25